Art. 30

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Il concessionario deve: 1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste; 2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione; 3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda; 4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti; 5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda; 6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 30 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo