Art. 30
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
Il concessionario deve:
1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;
2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;
4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;
6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-21;613#art-30