Art. 32

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione. In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
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