Art. 22
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 31 gen 1991
Il titolare del permesso deve:
1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorità mineraria;
4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;
5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;
7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'.
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