Art. 22

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 31 gen 1991
Il titolare del permesso deve: 1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso; 2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti; 3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorità mineraria; 4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda; 5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti; 6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda; 7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'.
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