Art. 53

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, è accordato in conformità alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 53 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo