Art. 53 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 53

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, è accordato in conformità alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'.
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