Art. 54 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 54

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
L'aliquota in natura stabilita dall', quando è corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, è, per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale.
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