Art. 47

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Le disposizioni contenute nel titolo primo della presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore. Ai permissionari ed ai concessionari, che all'atto del conferimento del rispettivo titolo abbiano sottoscritto l'impegno a sottostare ad ogni futura norma legislativa e regolamentare sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale, saranno confermati i permessi o le concessioni, purchè abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso o dalla concessione. La conferma del permesso o della concessione è disposta su istanza dell'interessato e semprechè sussistano le condizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e lo artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con il Ministro per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'. Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi e le concessioni sono stati accordati debba essere considerata agli effetti degli articoli 20 e 29, approva il programma che il titolare del permesso o della concessione deve svolgere per la prosecuzione della ricerca o dello sviluppo del campo o della coltivazione e stabilisce ogni altro obbligo in conformità alle disposizioni del titolo primo della presente legge. I titolari decadono dal permesso o dalla concessione, senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso di canone già corrisposto, se non presentano l'istanza di conferma entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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