Art. 28 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 28

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all', o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessione già accordati e confermati ai sensi della presente legge. I vertici dell'area della concessione sono espressi in gradi e minuti primi. Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione.
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