Art. 13 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 13

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Il permesso di prospezione non è trasferibile per atto fra vivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613#art-13