Art. 37
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 1 mar 1967
(Rateazione dei riscatti)
È consentito il versamento rateale delle annualità di contribuzione ammesse a riscatto ai sensi del precedente da ripartirsi nel termine massimo di due anni. In tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non dopo che sia stato completato il pagamento dell'ultima rata.
In caso di morte dell'iscritto che abbia iniziato ma non completato il pagamento del contributo di riscatto, i superstiti sono ammessi al godimento della pensione solo dopo che sia stato completato il pagamento suddetto.
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