Art. 43
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 1 mar 1967
(Entrata in vigore della legge)
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Con pari decorrenza sono abrogate:
la legge 24 ottobre 1955, n. 990, e le tabelle ad essa allegate, fatta eccezione per gli articoli 1, 16, 17, lettere a), b), d), e) e 37 e fatta eccezione per l'articolo 18 nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152, tenuto conto della diversa misura del contributo personale indicato nel primo comma di tale articolo e disposto in conformità dell' della presente legge;
l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 152.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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