Art. 42

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Vigilanza sulla Cassa) La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento della Cassa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa con i poteri, per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso.
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LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37 (Art. 42 Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali.) — Testo vigente | Portale Normativo