Art. 40

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Decorrenza dell'assicurazione volontaria contro la malattia) La data di inizio del servizio concernente l'assicurazione volontaria contro la malattia, nonchè la decorrenza dei relativi contributi, è stabilita, in relazione alla convenzione da stipularsi ai sensi del precedente , dal Consiglio di amministrazione. Qualora la data di inizio di detto servizio non coincida con quella dell'esercizio finanziario, i contributi di cui al precedente , lettera a), sono ridotti in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi già decorsi dell'esercizio stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo