Art. 40
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 1 mar 1967
(Decorrenza dell'assicurazione volontaria contro la malattia)
La data di inizio del servizio concernente l'assicurazione volontaria contro la malattia, nonchè la decorrenza dei relativi contributi, è stabilita, in relazione alla convenzione da stipularsi ai sensi del precedente , dal Consiglio di amministrazione.
Qualora la data di inizio di detto servizio non coincida con quella dell'esercizio finanziario, i contributi di cui al precedente , lettera a), sono ridotti in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi già decorsi dell'esercizio stesso.
Storico versioni
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