Art. 36

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Riscatto di periodi pregressi) Gli iscritti alla Cassa a norma del precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di 45 anni, possono presentare domanda scritta, entro il termine perentorio di due anni dalla data sopra indicata, per riscattare un numero di annualità di contribuzione individuale alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualità. L'esercizio della facoltà prevista al comma precedente è subordinato alla condizione che l'interessato non abbia ottenuto la liquidazione del proprio conto individuale nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge. Il riscatto si compie mediante versamento alla Cassa di un importo pari a lire 60.000 per ogni annualità da riscattare. L'importo predetto è ridotto a metà per gli iscritti di età superiore agli ottanta anni compiuti. Le somme da versare a titolo di riscatto da parte dei singoli interessati sono ridotte dell'importo corrispondente agli eventuali residui risultanti nei rispettivi conti individuali a seguito della operazione prevista al precedente , comma secondo. L'anzianità contributiva riconosciuta in seguito a esercizio della facoltà di riscatto non è valida ai fini del diritto a pensione di invalidità.
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