Art. 32
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 1 mar 1967
(Privilegi ed esenzioni fiscali)
Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidità, vecchiaia e superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.
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