Art. 34

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Attribuzioni delle attività e soppressione dei conti individuali) Le attività esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche. I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono soppressi tenendo conto delle modalità previste ai successivi .
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