Art. 39

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Pensione indiretta per i decessi anteriori alla legge) Al coniuge superstite e ai figli minori di iscritto deceduto antecedentemente la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussistevano al momento del decesso i requisiti di iscrizione e di contribuzione stabiliti dal precedente per la pensione di invalidità, è concessa, su domanda da inoltrare alla Cassa entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista al precedente . La concessione della pensione è subordinata alla restituzione delle somme eventualmente liquidate agli interessati a norma dell' della legge 24 ottobre 1955, n. 990, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
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