Art. 14
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 1 mar 1967
(Pensione di invalidita)
La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione e purchè ricorra una delle seguenti condizioni:
a) dieci anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa;
b) cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, con non meno di due anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensionamento.
La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.
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