Art. 14

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Pensione di invalidita) La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione e purchè ricorra una delle seguenti condizioni: a) dieci anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa; b) cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, con non meno di due anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensionamento. La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37 (Art. 14 Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali.) — Testo vigente | Portale Normativo