Art. 16
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 10 set 1977
(Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita)
La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire 780 mila annue.
Nei confronti dell'iscritto che si sia avvalso della facoltà prevista al primo comma del successivo , la misura della pensione annua è ridotta nella proporzione esistente tra importo dei contributi versati, compresi quelli di importo ridotto, e importo dei contributi interi teoricamente corrispondenti all'anzianità contributiva dell'iscritto.
La misura della pensione annua è aumentata di una quota pari al 10 per cento dell'ammontare eventualmente accreditato a favore dell'iscritto per effetto del successivo .
La quota aggiuntiva non può comunque superare la metà dell'importo della pensione derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei primi due commi del presente articolo.
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