Art. 9
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 1 mar 1967
(La Giunta esecutiva)
La giunta esecutiva è composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.
Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:
a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;
c) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio;
d) liquida le prestazioni della Cassa;
e) amministra il personale della Cassa.
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