Art. 9

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(La Giunta esecutiva) La giunta esecutiva è composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni: a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio; c) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio; d) liquida le prestazioni della Cassa; e) amministra il personale della Cassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo