Art. 4

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Il presidente della Cassa) Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva. Il presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo presidente e può essere rieletto. Il presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di amministrazione. Il presidente è coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza è sostituito, dal vice presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37 (Art. 4 Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali.) — Testo vigente | Portale Normativo