Art. 4
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 1 mar 1967
(Il presidente della Cassa)
Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva.
Il presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo presidente e può essere rieletto.
Il presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di amministrazione.
Il presidente è coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza è sostituito, dal vice presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
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