Art. 8
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 1 mar 1967
(Il Consiglio di amministrazione - Attribuzioni)
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) elegge il presidente della Cassa, il vice presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo ;
c) delibera sugli investimenti patrimoniali;
d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;
e) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;
f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.
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