Art. 8

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Il Consiglio di amministrazione - Attribuzioni) Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) elegge il presidente della Cassa, il vice presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva; b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo ; c) delibera sugli investimenti patrimoniali; d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni; e) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta; f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.
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