Art. 3

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 29 ago 1990
(Organi della Cassa) Sono organi della Cassa: 1) il presidente; 2) il Comitato dei delegati; 3) il Consiglio di amministrazione; 4) la Giunta esecutiva; 5) il Collegio dei sindaci. Ai Collegi professionali dei geometri possono essere demandati dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. La Cassa è autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati .
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