Art. 13

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Pensione di vecchiaia) La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti alla Cassa.
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LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37 (Art. 13 Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali.) — Testo vigente | Portale Normativo