Art. 13
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 1 mar 1967
(Pensione di vecchiaia)
La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti alla Cassa.
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