Art. 29

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 27 ott 1982
(Esercizio finanziario e bilancio) L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Presso la Cassa sono istituite separate gestioni: una per la previdenza, l'altra per l'assistenza. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione al Comitato dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il mese di maggio per il bilancio consuntivo dell'esercizio passato. Almeno ogni cinque anni, il Consiglio di amministrazione fa eseguire il bilancio tecnico dei trattamenti previdenziali e lo presenta al Comitato dei delegati, con eventuali proposte. Copia dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e dei bilanci tecnici è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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