Art. 27

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Riduzione del contributo) L'iscritto che sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa, può chiedere, con domanda da inoltrarsi alla Cassa stessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, la riduzione a metà del contributo personale di cui al precedente . L'esercizio della predetta facoltà comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali in conformità di quanto disposto nel secondo comma del precedente .
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