Art. 31
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 27 ott 1982
(Degli investimenti)
Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:
1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) in acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalla procedura indicata nell' del Codice civile e nella legge 5 giugno 1850, numero 1037;
4) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato
.
In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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