Art. 30

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Riparto dei contributi per marche) Ogni anno dall'importo delle entrate derivanti dall'applicazione delle marche sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza nella misura indicata al secondo comma del precedente e quelle occorrenti per le spese generali di amministrazione della Cassa. Le rimanenti somme sono, per metà, destinate al finanziamento della gestione previdenziale, e per l'altra metà sono accreditate, in parti uguali, e senza produzione di interessi, a favore di tutti gli iscritti che dimostrino la loro inclusione nei ruoli dell'imposta generale sull'entrata o dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/1 per l'esercizio della professione di geometra. L'iscritto, che non versa il contributo obbligatorio entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente comma.
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