Art. 21
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37
In vigore dal 1 mar 1967
(Forme di assistenza)
La Cassa attua l'assistenza:
a) con assicurazione volontaria contro la malattia, anche derivante da infortunio;
b) con provvidenze a favore di coloro che trovarsi in condizioni di bisogno e che non si siano avvalsi della facoltà di iscriversi all'assicurazione volontaria di malattia di cui alla precedente lettera a);
c) con provvidenze straordinarie anche per coloro che, pur essendosi assicurati ai sensi della precedente lettera a), vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.
Al finanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma si provvede ogni anno, col 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche di cui allo , lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, accertate nell'esercizio precedente, e con il contributo dovuto dagli iscritti all'assicurazione volontaria di malattia, secondo le norme ed i criteri stabiliti nei successivi .
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