Art. 23

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Assicurazione volontaria contro la malattia - Iscritti) Possono essere iscritti, su domanda, all'assicurazione volontaria contro la malattia tutti gli iscritti alla Cassa nonchè i titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa, con esclusione di coloro che siano soggetti ad una qualsiasi forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia. A seguito della avvenuta adesione alla predetta assicurazione volontaria, le relative prestazioni sono corrisposte sia all'iscritto che ai seguenti familiari conviventi e a carico: a) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa; b) i figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 21 o anche di età superiore so inabili al lavoro; c) gli ascendenti di età superiore ai 55 se donne e 60 se uomini.
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LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37 (Art. 23 Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali.) — Testo vigente | Portale Normativo