Art. 25

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 27 ott 1982
(Delle altre forme di assistenza) L'assistenza costituita dalle provvidenze indicate alle lettere b) e c) del precedente è attuata dalla Cassa con deliberazioni della Giunta esecutiva. Ai relativi oneri si fa fronte con la residua parte della aliquota del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche non destinate all'assicurazione volontaria contro la malattia ai sensi della lettera b), primo comma del precedente . COMMA ABROGATO DALLA L. 20 OTTOBRE 1982, N. 773
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