Art. 28

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 10 set 1977
(Versamento e riscossione dei contributi) La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso . Il contributo per marche da applicare a cura del geometra, ai sensi dell' della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, è a carico del committente. Le marche sono fornite dalla Cassa attraverso istituti di credito di diritto pubblico, uffici postali, e in tutti quegli alti modi che potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La Cassa può disporre i necessari controlli per l'esatta applicazione delle marche.
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