Art. 33

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Restituzione dei versamenti volontari antecedenti alla legge) I versamenti volontari effettuati da iscritti alla Cassa, ai sensi della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono restituiti al versante, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge maggiorati degli interessi composti al saggio legale.
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