Art. 38

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Decorrenza delle nuove misure di pensione e di contributi) Il contributo, nella misura stabilita nel primo comma dell', è dovuto a far tempo dal 1 gennaio 1967. Dalla stessa data si applicano le disposizioni della presente legge relative alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la riliquidazione delle pensioni a carico della Cassa in corso di godimento.
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