Art. 35

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Riconoscimento dei contributi pregressi) Agli effetti della anzianità di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono riconosciuti validi i periodi d'iscrizione e di contribuzione alla Cassa precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi di pregressa anzianità, sono attribuite a favore dei singoli interessati, ai fini delle eventuali liquidazioni una tantum previste dal precedente , comma primo, secondo e terzo, lire 60.000 per ogni anno di detta pregressa anzianità entro i limiti e fino a concorrenza degli importi esistenti nei rispettivi conti individuali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
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