Art. 22

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

In vigore dal 1 mar 1967
(Assicurazione volontaria contro la malattia - Prestazioni) All'assicurazione volontaria contro la malattia di cui alla lettera a) del precedente la Cassa provvede previa convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione, da stipulare con uno degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. La convenzione è sottoposta alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'assicurazione volontaria contro la malattia prevede, a scelta degli iscritti, i seguenti due gruppi di prestazioni: A) 1 - assistenza medica, generica e specialistica; 2 - assistenza ospedaliera, medica e chirurgica; 3 - assistenza ostetrica; 4 - assistenza farmaceutica; 5 - accertamenti diagnostici e di laboratorio; 6 - cure fisiche; 7 - concorso per protesi; B) 1 - assistenza ospedaliera, medica chirurgica, ostetrica e farmaceutica; 2 - accertamenti diagnostici e di laboratorio; 3 - concorso per protesi. Il diritto alle prestazioni sorge al 90° giorno dalla data di iscrizione all'assicurazione volontaria contro le malattie.
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LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37 (Art. 22 Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali.) — Testo vigente | Portale Normativo