Accordo
Art. 8
In vigore dal 24 gen 1967
.
Per servizio di navette si intende, agli effetti del presente
Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanze o di interesse turistico dei viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi secondo la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di vacanze o di soggiorno turistico debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno salvo diverse intese fra le Autorità competenti delle Parti contraenti.
Solo i viaggi effettivi di andata e di ritorno fanno parte del
servizio di navette dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-8