Accordo
Art. 5
In vigore dal 24 gen 1967
.
È considerata autolinea regolare in transito, agli effetti del
presente Accordo, un autoservizio in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra parte con destinazione un terzo paese senza che alcun passeggero sia preso o deposto nell'attraversare il territorio dell'altra parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-5