Accordo
Art. 6
In vigore dal 24 gen 1967
.
L'autolinea regolare in transito deve rispondere alle seguenti
condizioni:
il servizio deve avere carattere turistico;
ogni viaggio di andata o ritorno deve effettuare almeno tre tappe
giornaliere;
al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni la autolinea
non deve essere diretta ad assolvere necessità già assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari o stradali già esistenti.
L'istituzione di linee regolari in transito che non rispondono a
tutte le condizioni previste al comma precedente è soggetta a preventive intese fra le Autorità competenti delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-6