Accordo

Art. 6

In vigore dal 24 gen 1967
. L'autolinea regolare in transito deve rispondere alle seguenti condizioni: il servizio deve avere carattere turistico; ogni viaggio di andata o ritorno deve effettuare almeno tre tappe giornaliere; al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni la autolinea non deve essere diretta ad assolvere necessità già assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari o stradali già esistenti. L'istituzione di linee regolari in transito che non rispondono a tutte le condizioni previste al comma precedente è soggetta a preventive intese fra le Autorità competenti delle Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-6

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