Accordo
Art. 4
In vigore dal 24 gen 1967
.
Le imprese non possono effettuare servizio locale di viaggiatori
nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorità competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-4