Accordo

Art. 4

In vigore dal 24 gen 1967
. Le imprese non possono effettuare servizio locale di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorità competenti.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso. — Testo vigente | Portale Normativo