Accordo
Art. 1
In vigore dal 24 gen 1967
ALLEGATO
Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA
POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA, desiderosi di regolare gli autotrasporti di viaggiatori e merci ed il transito attraverso i rispettivi territori con veicoli commerciali, si sono accordati su quanto appresso:
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È considerata autolinea regolare, agli effetti del presente
Accordo, un autoservizio viaggiatori effettuato su un itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti e previamente pubblicati.
Tale servizio è autorizzato a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre località fissate dallo orario.
I veicoli con i quali è esercitato tale servizio debbono
soddisfare alle necessità normali del traffico.
I veicoli debbono accettare ai fini del trasporto qualsiasi
viaggiatore che si presenti ai punti di partenza o in altri punti di fermata od eventualmente stabiliti purchè vi siano dei posti liberi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-1