Accordo

Art. 1

In vigore dal 24 gen 1967
ALLEGATO Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA, desiderosi di regolare gli autotrasporti di viaggiatori e merci ed il transito attraverso i rispettivi territori con veicoli commerciali, si sono accordati su quanto appresso: . È considerata autolinea regolare, agli effetti del presente Accordo, un autoservizio viaggiatori effettuato su un itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti e previamente pubblicati. Tale servizio è autorizzato a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre località fissate dallo orario. I veicoli con i quali è esercitato tale servizio debbono soddisfare alle necessità normali del traffico. I veicoli debbono accettare ai fini del trasporto qualsiasi viaggiatore che si presenti ai punti di partenza o in altri punti di fermata od eventualmente stabiliti purchè vi siano dei posti liberi.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-1

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