Accordo
Art. 3
In vigore dal 24 gen 1967
.
Il servizio di trasporto viaggiatori sulle autolinee regolari è
attivato in base ad apposita concessione.
Le autolinee non debbono essere dirette ad assolvere necessità
già assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari e stradali già esistenti.
La concessione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti
contraenti, ognuna per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio e sulla base della reciprocità, salvo diverse intese fra le Autorità medesime.
La durata della concessione è fissata di comune accordo dalle
Autorità competenti delle Parti contraenti.
La concessione è accordata all'impresa per l'espletamento del
servizio su un determinato itinerario in base ad una domanda presentata dalla stessa impresa alla Autorità competente della Parte contraente nel cui territorio la stessa impresa ha sede.
La domanda deve contenere l'itinerario, l'orario per l'intero anno,
l'indicazione delle tariffe determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo dagli Organi competenti delle Parti contraenti, la descrizione del veicolo da utilizzare e, se del caso, tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere accompagnata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a
quella dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate da tutta la documentazione richiesta e dall'atto di concessione che permette di eseguire il trasporto sul percorso nel proprio territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-3