Accordo

Art. 2

In vigore dal 24 gen 1967
. Le autolinee regolari fra i due Paesi sono istituite di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista prevista dall' del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-2

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