Accordo

Art. 7

In vigore dal 24 gen 1967
. Il servizio delle autolinee in transito di cui all' è consentito in base ad autorizzazione. L'autorizzazione è accordata alle imprese in base a domanda da loro diretta alle Autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio le imprese stesse hanno sede. La domanda deve contenere i motivi dell'istituzione del servizio (quando si tratta di servizio la cui istituzione non richieda le preventive intese fra le Autorità competenti delle Parti contraenti, di cui al secondo comma dell'articolo precedente), l'itinerario, l'orario, le tariffe di trasporto, la descrizione del veicolo da utilizzare e, se del caso, le altre indicazioni utili stabilite di comune accordo fra le Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere accompagnata da una planimetria del percorso proposto. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse munite di tutti gli elementi richiesti e dalla raccomandazione ad accordare la richiesta autorizzazione, quando si tratta di servizio che non richiede per la sua istituzione preventive intese fra le Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-7

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