Accordo
Art. 10
In vigore dal 24 gen 1967
.
È considerato servizio occasionale di autobus, agli effetti del
presente Accordo, il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle seguenti formule:
a) trasporto a bordo dello stesso veicolo delle stesse persone
durante tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
b) trasporto a bordo di uno stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un posto marittimo o aereo del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo od aereo sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare:
a vuoto;
con viaggiatori arrivati per battello o per aereo nel porto o aeroporto dove sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori e che debbono continuare il viaggio per battello o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
con viaggiatori arrivati per battello o per aereo in un porto o
aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto od aeroporto dove sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori e che debbono continuare il viaggio partendo per battello o per aereo da un altro porto od aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
c) servizio effettuato con veicolo a vuoto sul territorio
dell'altra Parte contraente, in base ad accordo preventivamente concluso per ricevere comitive turistiche e trasportarle nel Paese di immatricolazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-10