Accordo
Art. 15
In vigore dal 24 gen 1967
.
L'impresa che effettua il trasporto di merci ed avente la sede
sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita per i trasporti tra i due Paesi e per quelli in transito di una autorizzazione rilasciata dalla Autorità competente dell'altro Paese.
Per merce, ai sensi del presente Accordo, si intende ogni bene o
carico di qualsiasi natura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-15