Accordo

Art. 13

In vigore dal 24 gen 1967
. Fermo restando quanto disposto dagli per le linee regolari, i trasporti in transito, diversi dai servizi occasionali previsti dalle lettere a) e b) dello ed eseguite a mezzo dei veicoli commerciali adibiti al trasporto di viaggiatori e capaci di più di otto posti a sedere oltre quello del conducente, sono soggetti ad autorizzazione. L'autorizzazione è accordata alle imprese in base, a domanda diretta alle Autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno sede e da queste saranno trasmesse alle Autorità dell'altra Parte contraente. I trasporti di cui agli nonché quelli di cui al presente articolo non possono assumere il carattere di autolinea regolare.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-13

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