Accordo

Art. 18

In vigore dal 24 gen 1967
. Le autorizzazioni vengono rilasciate in conformità ad un modello concordato fra le Autorità competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista. Ciascuna delle Parti contraenti rimette all'altra Parte le autorizzazioni in bianco, debitamente firmate e nel numero convenuto. Gli organi competenti si scambiano ogni tre mesi le copie delle autorizzazioni rilasciate.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-18

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