Accordo

Art. 23

In vigore dal 24 gen 1967
. Il trasporto internazionale di merci, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli idonei al trasporto stesso e mantenuti in buono stato di efficienza.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-23

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