Accordo
Art. 27
In vigore dal 24 gen 1967
.
Per il trasporto di viaggiatori in servizio internazionale di
linea, ai termini del presente Accordo, sono rilasciati biglietti di viaggio secondo modelli stabiliti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-27