Accordo

Art. 27

In vigore dal 24 gen 1967
. Per il trasporto di viaggiatori in servizio internazionale di linea, ai termini del presente Accordo, sono rilasciati biglietti di viaggio secondo modelli stabiliti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.
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Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso. — Testo vigente | Portale Normativo